Lo scorso 1 gennaio è entrata in vigore la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi. Le nuove disposizioni, valide fino al 31 dicembre 2024, non hanno portato il temuto stravolgimento delle norme varate per fronteggiare l’emergenza Covid prima e rinnovate in occasione del conflitto in Ucraina.
Con la nuova riforma è stato di fatto:
- confermato l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro
- introdotta l’ammissibilità per small mid cap
- introdotta l’ammissibilità degli enti del terzo settore
- introdotta la gratuità per le microimprese.
La principale differenza risiede nella differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating (comportando la non ammissibilità alla copertura dell’80’% per tutte le imprese e qualsiasi tipo di operazione) oltre che la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo.
In questa fase di chiusura dei nuovi bilanci, diventa per questo importante avere il polso della situazione e conoscere al meglio le regole per non perdere questo importante strumento di mitigazione.
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