Statuto del consorzio Confidi Sardegna
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 Maggio 2016
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
- È costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata “Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Sardegna – società cooperativa per azioni”.
- La Società può anche essere più brevemente denominata “Confidi Sardegna S.c.p.a.”.
Articolo 2 – SEDE
- La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Cagliari, all’indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese competente.
- Con delibera dell’Assemblea straordinaria possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.
- Il Consiglio di amministrazione può all’interno dello stesso Comune modificare la sede legale e la direzione generale nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.
Articolo 3 – DURATA
- La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
- I soci che non hanno concorso alla deliberazione di proroga hanno diritto di recedere dalla società.
Articolo 4 – OGGETTO
- La Società è iscritta nell’albo di cui all’art.106 del Testo Unico Bancario (TUB) e svolge, pertanto, in misura prevalente, nei confronti delle imprese consorziate o socie, l’attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le seguenti attività:
- prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
- La Società può, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’ art.106 del Testo Unico Bancario (TUB), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari. Entro tali limiti la Società può anche garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle imprese.
- La Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere, nei confronti delle imprese consorziate, socie e non associate, i servizi accessori e connessi allo sviluppo sia dell’attività prevalente sia dell’attività residuale della stessa Società, con finalità coerenti alle predette attività (tra i quali, i servizi di consulenza in materia di finanza di impresa nonché la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario). Inoltre, la Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere i servizi strumentali e ausiliari all’attività prevalente e residuale prestati della Società stessa (tra i quali, l’acquisto di immobili funzionali alle predette attività , prevalenti e residuali, e la gestione degli stessi immobili, secondo le disposizioni vigenti).
- La Società può acquisire partecipazioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza e può costituire, presso i soggetti finanziatori delle imprese Socie, “fondi monetari” con funzioni di garanzia.