Ocdpc n. 1180 del 30 gennaio 2026 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.
A seguito degli eccezionali eventi che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ha emanato l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.
In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Confidi Sardegna informa tutta la propria clientela, avente sede nei comuni indicati nell’allegato all’ordinanza, titolare di mutui relativi ad edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, del diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
L’articolo 10 (relativo alla sospensione dei mutui) dell’Ordinanza n. 1180/2026 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, stabilisce infatti che:
“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.”
In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno alla propria clientela colpita dai suddetti gravi eventi, il Confidi Sardegna, accorderà la sospensione delle rate dei mutui fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 26 gennaio 2027, data di cessazione dello stato di emergenza, ai propri clienti destinatari del suddetto provvedimento, che ne faranno specifica richiesta, da presentarsi entro il 30 giugno 2026, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si invitano pertanto i clienti interessati a contattare gli uffici per richiedere tutte le informazioni relative a costi, tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che il Confidi Sardegna non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.
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